(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
          della Regione Toscana n. 19 del 19 aprile 2019)  
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
    (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi quarto e quinto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettere n), o) e z), dello Statuto; 
  Visto l'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre  2017,  n.  205
(Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2018  e
bilancio pluriennale per il triennio  2018-2020 -  Legge di  bilancio
2018); 
  Visto l'art. 1, comma 686, della legge 30  dicembre  2018,  n.  145
(Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2019  e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 -  legge  di  bilancio
2019); 
  Vista la legge regionale  23  novembre  2018,  n.  62  (Codice  del
Commercio); 
  Considerato quanto segue: 
    1.  E' necessario intervenire nella legge regionale n. 62/2018 al
fine di adeguarla a quanto  disposto  dallo  Stato  con  la  legge n.
145/2018 e, in particolare, con l'art. 1, comma 686, della  medesima.
Esso modifica il  decreto  legislativo  26  marzo  2010,  n.  59,  di
attuazione della direttiva n. 2006/123/CE (cd. Bolkestein),  relativa
ai servizi nel mercato interno, escludendo dal campo di  applicazione
di tale decreto le attivita' di commercio  al  dettaglio  sulle  aree
pubbliche; 
    2. Appare opportuno disciplinare, in conformita'  alla  normativa
statale, i requisiti di onorabilita' e professionali per  l'esercizio
delle  attivita'  commerciali,  nel   rispetto   del   principio   di
uguaglianza e della tutela del consumatore; 
    3. E' opportuno altresi' intervenire su alcune delle disposizioni
della legge regionale n. 62/2018 relative all'attivita' di  commercio
su aree pubbliche al fine di valorizzarne l'effettivo esercizio e  al
fine di rendere coerente e coordinato l'assetto sanzionatorio; 
    4. E' necessario prevedere l'entrata in vigore anticipata al fine
di   assicurare    uniformita',    da    parte    degli    operatori,
nell'interpretazione ed applicazione delle nuove disposizioni. 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
       Modifiche al preambolo della legge regionale n. 62/2018 
 
  1. Dopo il sesto visto  del  preambolo  della  legge  regionale  23
novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio) e' inserito il seguente: 
  «Visto l'art. 1, comma 686, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145
(Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2019  e
bilancio pluriennale per il triennio  2019-2021  -Legge  di  bilancio
2019); 
  2. Prima del punto 1  dei  considerato  del  preambolo  della legge
regionale n. 62/2018 e' inserito il seguente: 
  «Per  quanto  concerne  il  titolo  II,  capo  II  (Requisiti   per
l'esercizio delle attivita' commerciali): 
  01. Appare opportuno disciplinare, in  conformita'  alla  normativa
statale, i requisiti di onorabilita' e professionali per  l'esercizio
delle  attivita'  commerciali,   nel   rispetto   del  principio   di
uguaglianza e della tutela del consumatore.  
  3. Il punto 9 dei considerato del preambolo  della legge  regioanle
n. 62/2018 e' sostituito dal seguente: 
  «9. Al fine di adeguarsi all'art. 1,  comma  686,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145  (Legge  di  Bilancio  2019)  che  modifica  il
decreto legislativo  26  marzo  2010,  n.  59,  di  attuazione  della
direttiva n. 2006/123/CE relativa  i  servizi  nel  mercato  interno,
escludendone  l'applicabilita'  alle  attivita'   di   commercio   al
dettaglio su aree pubbliche, si dettano disposizioni per il  rilascio
ed il rinnovo delle autorizzazioni e concessioni di posteggi su  aree
pubbliche;». 
  4. Il punto 11 dei considerato del preambolo della legge  regionale
n. 62/2018 e' sostituito dal seguente: 
  «11. Al fine di evitare disparita' di trattamento fra attivita' che
si svolgono su  aree  pubbliche  previa  concessione  comunale,  alle
attivita' di somministrazione di alimenti  e  bevande  e  di  vendita
della stampa quotidiana e periodica si applicano i  medesimi  criteri
relativi al rilascio delle concessioni e autorizzazioni definiti  per
le attivita' di vendita. ».