(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 19 del 19 aprile 2019) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi quarto e quinto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettere n), o) e z), dello Statuto; Visto l'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 - Legge di bilancio 2018); Visto l'art. 1, comma 686, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 - legge di bilancio 2019); Vista la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio); Considerato quanto segue: 1. E' necessario intervenire nella legge regionale n. 62/2018 al fine di adeguarla a quanto disposto dallo Stato con la legge n. 145/2018 e, in particolare, con l'art. 1, comma 686, della medesima. Esso modifica il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva n. 2006/123/CE (cd. Bolkestein), relativa ai servizi nel mercato interno, escludendo dal campo di applicazione di tale decreto le attivita' di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche; 2. Appare opportuno disciplinare, in conformita' alla normativa statale, i requisiti di onorabilita' e professionali per l'esercizio delle attivita' commerciali, nel rispetto del principio di uguaglianza e della tutela del consumatore; 3. E' opportuno altresi' intervenire su alcune delle disposizioni della legge regionale n. 62/2018 relative all'attivita' di commercio su aree pubbliche al fine di valorizzarne l'effettivo esercizio e al fine di rendere coerente e coordinato l'assetto sanzionatorio; 4. E' necessario prevedere l'entrata in vigore anticipata al fine di assicurare uniformita', da parte degli operatori, nell'interpretazione ed applicazione delle nuove disposizioni. Approva la presente legge: Art. 1 Modifiche al preambolo della legge regionale n. 62/2018 1. Dopo il sesto visto del preambolo della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio) e' inserito il seguente: «Visto l'art. 1, comma 686, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 -Legge di bilancio 2019); 2. Prima del punto 1 dei considerato del preambolo della legge regionale n. 62/2018 e' inserito il seguente: «Per quanto concerne il titolo II, capo II (Requisiti per l'esercizio delle attivita' commerciali): 01. Appare opportuno disciplinare, in conformita' alla normativa statale, i requisiti di onorabilita' e professionali per l'esercizio delle attivita' commerciali, nel rispetto del principio di uguaglianza e della tutela del consumatore. 3. Il punto 9 dei considerato del preambolo della legge regioanle n. 62/2018 e' sostituito dal seguente: «9. Al fine di adeguarsi all'art. 1, comma 686, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) che modifica il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva n. 2006/123/CE relativa i servizi nel mercato interno, escludendone l'applicabilita' alle attivita' di commercio al dettaglio su aree pubbliche, si dettano disposizioni per il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni e concessioni di posteggi su aree pubbliche;». 4. Il punto 11 dei considerato del preambolo della legge regionale n. 62/2018 e' sostituito dal seguente: «11. Al fine di evitare disparita' di trattamento fra attivita' che si svolgono su aree pubbliche previa concessione comunale, alle attivita' di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita della stampa quotidiana e periodica si applicano i medesimi criteri relativi al rilascio delle concessioni e autorizzazioni definiti per le attivita' di vendita. ».